Sicurezza

Salute e

Sicurezza

La Salute e la Sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti dalla Costituzione.

Il Decreto Legislativo n° 81/2008, prevede espressamente che anche la scuola rientra tra le attività soggette alle norme di salute e sicurezza per l’attuazione e il miglioramento continuo della prevenzione.

Gli art. 17 e 18 del Testo Unico stabiliscono l’obbligo per il datore di lavoro (nella scuola il Capo d’Istituto) di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza nell’azienda, e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute. Anche il D, Lgs. 81/2008 conferma l’obbligo formativo.

Al personale ed agli alunni viene data adeguata informazione sulle regole di comportamento in caso di emergenza.

Organizzazione della sicurezza

 

L’organizzazione della sicurezza a cura del datore di lavoro, prevede:

  1. valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica ed elaborare un documento, conseguente alla “valutazione dei rischi”, da tenere agli atti, indicante, tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi;
  2. designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
  3. designare il Medico Competente;
  4. designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, aule speciali;
  5. fornire ai lavoratori, e agli allievi, ove necessario, dispositivi di protezione individuale;
  6. assicurare un’idonea attività di formazione e informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
  7. consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e informare le RSU (Organizzazioni sindacali) sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999);
  8. tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative.

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo n. 81/2008*, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi, aggiornato nell’edizione giugno 2016.

*: collegamento al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ultima verifica il 29/08/2020.

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